Cosa sono i DPI e i dispositivi medici
Nel settore sanitario è fondamentale distinguere due categorie di prodotti spesso utilizzate insieme, ma con finalità differenti:
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
Sono strumenti destinati a proteggere il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività professionale. Rientrano, ad esempio: guanti monouso, mascherine, tute protettive, visiere, cuffie, occhiali protettivi, calzari. Lo scopo principale è evitare l’esposizione ad agenti patogeni, liquidi biologici o sostanze potenzialmente dannose.
Dispositivi Medici (DM):
Si tratta di prodotti destinati a diagnosticare, prevenire, monitorare, trattare o alleviare una malattia o un problema medico. All’interno di questa categoria sono compresi articoli come siringhe, termometri, saturimetri, elettrocardiografi, ecografi, etc…
In sintesi, i DPI proteggono l’operatore ed i dispositivi medici proteggono, monitorano o curano il paziente.
Entrambe le categorie sono fondamentali per la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie.
Regime aliquota prima dell’emergenza sanitaria
Prima del Decreto Rilancio del 2020, i DPI ed i DM non beneficiavano di una specifica aliquota ridotta. La loro vendita era in genere soggetta all’IVA ordinaria, salvo singole eccezioni per alcune tipologie di dispositivi medici già previste dalla Tabella A del DPR 633/1972.
Tali eccezioni prevedevano per la vendita dei soli prodotti elencati aliquote ridotte al 4% o al 10%, ma solo se tali prodotti:
- erano destinati a soggetti con disabilità (es. protesi, carrozzine, apparecchi acustici, ecc.);
- erano strumenti diagnostici o terapeutici espressamente elencati nella tabella IVA (es. apparecchi elettromedicali, siringhe, aghi, apparecchi ECG, ecc.);
- oppure facevano parte di forniture sanitarie ospedaliere con specifico riconoscimento ministeriale.
Tutti gli altri dispositivi medici non espressamente elencati erano soggetti all’aliquota ordinaria (22%), anche se di uso sanitario (es. camici monouso, guanti medicali, visiere, ecc.).
Regime fiscale dopo l’emergenza sanitaria
Durante l’emergenza sanitaria, con l’art. 124 comma 2 del D.L. 34/2020, venne stabilito che molti dei prodotti rientranti nell’elenco (mascherine, guanti, ecc.) avrebbero beneficiato di esenzione IVA (con aliquota 0%) nel periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e di riduzione IVA (con aliquota al 5%) nel periodo dal 1° gennaio 2021 in poi.
La misura - inserita nella Tabella A, Parte II-bis del DPR 633/1972 - ha quindi esteso l’agevolazione anche a dispositivi medici che prima non la avevano, creando un regime unico e più favorevole per tutto il comparto della protezione sanitaria.
L’aliquota al 5 % continua ad applicarsi
Con la fine della fase acuta dell’emergenza Covid-19, molti si sono domandati se la riduzione dell’aliquota per l’acquisto dei DPI e DM, indicati nella tabella di cui sopra, fosse ancora applicabile.
Per chiarire tale … è intervenuta di recente la Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 141 del 23 maggio 2025.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota per i prodotti in questione è ancora applicabile purché sussistano le seguenti condizioni:
Il bene deve essere incluso nelle categorie di prodotti agevolabili;
Deve esserci finalità sanitaria. Si richiede espressamene che il bene “funga da strumento di prevenzione del contagio da virus o altri agenti patogeni”.
Inoltre, il legislatore non è ancora intervenuto per revocare l’agevolazione che, dunque, deve ritenersi tutt’ora in vigore.
Questo significa che, anche senza emergenza dichiarata, l’IVA agevolata al 5 % resta applicabile quando i requisiti sono rispettati.
Prodotti effettivamente agevolabili: esempi pratici
Ai sensi della Tabella A, Parte II-bis del DPR 633/1972, si possono considerare agevolabili (ove rispettino le caratteristiche tecniche e siano destinati a finalità sanitaria):
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- Pompe infusionali; pompe peristaltiche;
- Tubi endotracheali;
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Sistemi di aspirazione;
- Umidificatori;
- Laringoscopi;
- Ecotomografo portatile;
- Elettrocardiografo;
- Mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3;
- Termometri;
- Disinfettanti e soluzioni idroalcoliche;
- Carrelli di emergenza;
- Provette sterili e tamponi.
Perché la misura è ancora rilevante
Anche se la situazione emergenziale è attenuata, le strutture sanitarie, gli studi medici, le RSA, i laboratori, le farmacie e gli operatori socio-sanitari continuano ad avere bisogno di DPI e dispositivi medici protettivi.
La riduzione dell’IVA al 5 % sui DPI e DM non è una misura emergenziale temporanea, ma una configurazione tutt’ora valida se rispettati i requisiti tecnici e la finalità sanitaria.
Come verificare l’idoneità IVA di un dispositivo
- Verificare categoria e certificazioni (CE)
- Controllare la finalità sanitaria
- Verificare codici doganali e documentazione
- Conservare la documentazione fiscale
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