Dotarsi di kit o cassette di Pronto Soccorso: obbligo o facoltà?

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Garantire la sicurezza di chi ci circonda non è solo un dovere, ma anche un segno di attenzione e rispetto.

Un kit di pronto soccorso adeguato rappresenta il primo passo concreto per proteggere la vita delle persone, in ogni ambiente.

Ogni luogo di lavoro, scuola, struttura ricettiva o sportiva ha il dovere di garantire un ambiente sicuro e pronto ad affrontare ogni emergenza.

Sicurezza sul lavoro. La normativa di riferimento:

Nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, il kit è obbligatorio in tutte le attività che prevedono personale dipendente o collaboratori: uffici, negozi, laboratori, studi professionali, officine, cantieri, aziende agricole e industriali.

Il D.M. 388/2003, emanato in attuazione dell’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), stabilisce che ogni luogo di lavoro deve essere dotato di presidi di primo soccorso adeguati ai rischi e alle dimensioni dell’attività.

Sulla scorta di tali caratteristiche, le aziende vengono classificate in tre gruppi:

  • Gruppo A: aziende con attività a rischio elevato (industrie, cantieri, centrali elettriche, laboratori chimici, aziende agricole con più di 5 lavoratori, ecc.) che hanno l’obbligo di dotarsi di un Kit Allegato 1, con dotazione completa per emergenze gravi;
  • Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori e rischio medio-basso che hanno l’obbligo di dotarsi di un Kit Allegato 2, per il trattamento immediato di infortuni di lieve o media entità;
  • Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori o rischio ridotto che devono essere fornite almeno di valigette di pronto soccorso o pacchi di reintegro sempre accessibili e facilmente individuabili.

Il D.M. stabilisce inoltre che, in tutte queste aziende, il datore di lavoro è tenuto a designare e formare addetti al primo soccorso ed a mantenere i dispositivi in buono stato, integri e aggiornati.

I contenuti obbligatori dei kit secondo il D.M. 388 DEL 2003

Per le aziende di cui sopra, gli allegati 1 e 2 del D.M. 388/2003 definiscono il contenuto minimo che deve essere presente nei kit di pronto soccorso o cassetta di medicazione, differenziato in base alla tipologia di azienda:

L’allegato 1, che regolamenta la dotazione per le aziende del Gruppo A (ad alto rischio o con più di 3 lavoratori) stabilisce che il kit o la cassetta devono includere una dotazione ampia e completa, contenente i prodotti seguenti:

  • soluzioni disinfettanti e antisettiche,
  • garze e compresse sterili,
  • cerotti e bende elastiche,
  • lacci emostatici,
  • forbici, pinzette e termometro,
  • guanti sterili,
  • soluzioni per irrigazione o lavaggio,
  • ghiaccio istantaneo monouso,
  • mascherina con visiera protettiva,
  • coperta isotermica,
  • sfigmomanometro e stetoscopio (per il monitoraggio dei parametri vitali).

L’allegato 2 che si occupa delle aziende dei Gruppi B e C (a rischio medio o basso, fino a 3 lavoratori) prevede una dotazione più essenziale ma che deve comunque comprendere:

  • disinfettanti, garze, bende e cerotti,
  • forbici, pinzette e guanti sterili,
  • lacci emostatici,
  • soluzione fisiologica per irrigazione,
  • coperta isotermica e ghiaccio istantaneo,
  • sacchetti per rifiuti sanitari.

In tutti i casi, il datore di lavoro deve mantenere aggiornato il contenuto del kit, reintegrando i materiali scaduti o utilizzati, e garantire che sia facilmente accessibile e segnalato all’interno dei locali.

Non solo aziende

Sebbene la normativa sia nata per regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la presenza di un kit di pronto soccorso rappresenta oggi una necessità trasversale, che coinvolge non solo imprese ma anche scuole, strutture sanitarie, ricettive e sportive.

Abbiamo visto che in alcuni casi si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, mentre in altri la loro presenza all’interno della struttura è fortemente raccomandata come buona pratica di tutela e responsabilità verso chi frequenta o opera all’interno di una struttura.

Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, come studi medici, ambulatori, case di cura, RSA e centri fisioterapici, la presenza di dispositivi di primo intervento è prevista per legge e sottoposta a controlli periodici. In questi contesti, la prontezza d’intervento e la corretta dotazione del materiale possono fare la differenza in caso di emergenza.

Le strutture ricettive – hotel, B&B, agriturismi, campeggi – e i pubblici esercizi - ristoranti, bar, centri sportivi e stabilimenti balneari - sono tenuti a dotarsi di kit adeguati in base al numero di ospiti e al tipo di attività svolta.

Un obbligo specifico riguarda anche le scuole e gli istituti educativi, pubblici e privati, di ogni ordine e grado. Il D.Lgs. 81/2008 e le linee guida del MIUR impongono la disponibilità di uno o più kit di primo soccorso facilmente accessibili e il coinvolgimento di personale formato per gestire le emergenze e prestare assistenza immediata agli alunni.

Anche in luoghi aperti al pubblico – come centri commerciali, teatri, sale conferenze, parrocchie, enti pubblici e associazioni – la disponibilità di un kit di primo soccorso è una misura di prevenzione fondamentale.

Disporre di un presidio ben organizzato e facilmente reperibile consente di intervenire tempestivamente in caso di necessità, proteggendo la salute e la sicurezza di chi frequenta questi spazi.

Contenuto dei kit per le queste strutture:

Il D.M. 388 del 15 luglio 2003 è l’unico decreto che stabilisce in modo preciso e vincolante quali materiali devono essere presenti nei kit di pronto soccorso destinati ai luoghi di lavoro.

Attraverso gli Allegati 1 e 2, il decreto definisce due diversi livelli di dotazione: il primo per le aziende del Gruppo A (ad alto rischio o con più di tre lavoratori), il secondo per quelle dei Gruppi B e C (a rischio medio o basso).

Negli altri contesti, come scuole, centri sportivi, strutture sanitarie e sociosanitarie o ricettive, non esiste un unico decreto nazionale che elenchi il contenuto minimo obbligatorio, ma la necessità di disporre di un kit di pronto soccorso è ugualmente riconosciuta e, in molti casi, regolamentata da linee guida ministeriali o regionali, oltre che dai regolamenti delle singole ASL.

Nelle scuole, ad esempio, il D.Lgs. 81/2008 e le linee guida del MIUR prevedono la presenza di uno o più kit accessibili e aggiornati, affidati a personale formato.

Negli impianti sportivi, le norme del CONI e delle federazioni di categoria richiedono la disponibilità di un presidio di primo soccorso e anche di un defibrillatore (DAE).

Le strutture sanitarie e sociosanitarie, invece, devono rispettare standard più rigorosi: oltre al materiale di base, sono tenute a dotarsi di presidi per la rianimazione e il monitoraggio dei parametri vitali.

Infine, nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi, la presenza di un kit di primo soccorso rientra tra i requisiti igienico-sanitari richiesti da ASL e Comuni per l’autorizzazione all’attività.

In generale, anche laddove la normativa non definisce un elenco obbligatorio, viene raccomandato di adottare kit conformi all’Allegato 2 del D.M. 388/2003, considerato lo standard di riferimento per sicurezza, completezza e funzionalità.

La qualità che fa la differenza

I kit di emergenza Fiandaca Medical sono progettati per offrire una dotazione completa, organizzata e conforme alla normativa vigente.

Disporre di un kit adeguato non è solo un adempimento normativo: è una scelta di responsabilità verso la salute delle persone.

Fiandaca Medical offre una gamma completa di kit di pronto soccorso e armadietti medicali certificati, completi e conformi alla normativa che ne disciplina l’obbligatorietà, i contenuti e le modalità d’uso in base al tipo di attività e al numero di persone presenti.

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